Ischia vacanza guida
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Raggiungere l'isola in auto
Giunti all'uscita dell'autostrada prendere
le indicazioni per la tangenziale di Napoli
e proseguire in direzione Pozzuoli uscita
Via Campana. Successivamente seguire le
indicazioni per il Porto di Pozzuoli da dove
partono i traghetti della compagnia di
navigazione Caremar e della Traghetti Pozzuoli/Medmar.
In alternativa è possibile proseguire
sull'autostrada fino all'uscita scali
marittimi e seguire le indicazioni per il
Molo Beverelllo/Porta di Massa.
Da febbraio 2008 le partenze con traghetto
vengono effettuate dal Molo Calata/Porta di
Massa sempre delle compagnie di navigazione
Caremar e Medmar, mentre dal Molo Beverello
partono solo aliscafi. delle compagnie
Alilauro, Caremar, Snav.
I due porti sono collegati con servizio
navetta gratis.
Sia al Porto Calata di Massa che al Molo
Beverello è possibile lasciare la propria
auto in parcheggio custodito e risparmiare
così i soldi dell'imbarco di quest'ultima.
Diversamente è necessario
specie nei periodi di maggiore affluenza
turistica prenotare il passaggio marittimo
per l'auto presso la compagnia di
navigazione.
Per maggiori informazioni
visita la nostra pagina
Ischia Traghetti
Personalmente sconsigliamo di imbarcare
la propria auto visto che:
1)
spesso gli alberghi non sono forniti di
parcheggio e al di fuori degli stessi è a
pagamento,
2) il servizio pubblico di autobus di linea già
molto efficiente, dalla metà di giugno intensifica
ulteriormente le corse e le tratte,
Per gli orari e informazioni più
dettagliate visita la pagina
Ischia Bus
3)
il servizio taxi se anche non economico è
funzionante giorno e notte,
4)
Ci sono ottimi servizi di Scooter e
autonoleggio sull'isola d'Ischia,
5)
Inoltre esistono collegamenti Bus/Aliscafo
da Roma
6) per chi viaggia in treno dal 26 giugno al
18 ottobre c'è un biglietto integrato terra mare
per Ischia e Sorrento. Per saperne di più vai alla
pagina delle FS news
E' possibile inoltre
prenotare un servizio di Transfer
dall'Aeroporto, Stazione Centrale di Napoli
o dal porto di Ischia fino all'albergo di destinazione
sull'isola
evitando dispendi di energie, tempo e
denaro.
Per maggiori informazioni visita la
nostra pagina
Ischia Transfer
Ischia divieto di sbarco
Ischia è un'isola
con un'estensione di circa 47 Kmq, divisa in
6 comuni dichiarati di cura e soggiorno; per
tutelare la tranquillità di coloro che
scelgono di fare la vacanza a Ischia, ogni
anno durante il periodo di maggior afflusso
turistico, da maggio a settembre, vengono
adottate una serie di limitazioni alla
circolazione del traffico delle auto
private.
I centri storici e le strade principali dei
sei comuni permettono la circolazione ad
auto e motocicli solo in determinate ore al
giorno rendendo così lo shopping ed il tempo
libero più piacevoli.
Viene disposto un divieto di sbarco e
circolazione dei veicoli per i soli
residenti in Campania.
Di seguito riportiamo il decreto
relativo al divieto di sbarco e circolazione
del 2010
Decreto emanato dal
ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti in vigore da oggi, 01 aprile, fino
al 30 settembre prossimo
Il ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con decreto in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha
emanato il divieto di afflusso e
circolazione sull’isola d’Ischia, che sarà
in vigore da oggi, 20 marzo, fino al 30
settembre prossimo. Ecco di seguito il testo
del decreto:
Il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Decreta:
Art. 1 – Divieto - Dal 01 aprile 2010
al 30 settembre 2010 sono vietati l’afflusso
e la circolazione sull’isola d’Ischia,
comuni di Casamicciola Terme, Barano
d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e
Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone
residenti nel territorio della regione
Campania o condotti da persone residenti sul
territorio della regione Campania, con
esclusione di quelli appartenenti a persone
facenti parte della popolazione stabile
dell’isola;
Art. 2 – Divieto – Nel medesimo
periodo il divieto di cui all’art. 1 è
esteso agli autoveicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 26 t, anche se
circolanti a vuoto, appartenenti a persone
non residenti nel territorio della regione
Campania;
Art. 3 – Deroghe – Nel periodo e nei
comuni di cui all’articolo 1 è concessa
deroga al divieto per i veicoli appresso
elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze
dell’ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose
di portata inferiore a 13,5 t limitatamente
alle giornate dal lunedì al venerdì, purché
non festive. Tale limitazione non sussiste
per i veicoli che trasportano generi di
prima necessità e soggetti a facile
deperimento, farina, farmaci, generi di
lavanderia, quotidiani e periodici di
informazione e bagagli al seguito di
comitive turistiche provenienti con voli
charter muniti della certificazione
dell’agenzie di viaggio e veicoli per il
trasporto di cose di qualsiasi portata,
adibiti a trasporto di carburante e di
rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle
persone invalide, purché muniti
dell’apposito contrassegno previsto
dall’art. 381 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495,
rilasciato da una competente autorità
italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di
artisti e attrezzature per occasionali
prestazioni di spettacolo, per convegni,
manifestazioni culturali, fiere e mercati.
Il permesso di sbarco verrà concesso
dall’Amministrazione comunale interessata,
di volta in volta, secondo le necessità;
e) autobus di lunghezza superiore a
7,5 metri e autocaravan che dovranno
sostare, per tutto il tempo della permanenza
sull’isola, in apposite aree loro destinate
e potranno essere ripresi solo alla
partenza;
f) autoveicoli di proprietà della
Amministrazione provinciale di Napoli
condotti dagli agenti di vigilanza venatoria
e per il servizio di viabilità, autoveicoli
di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano –
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che
risultino proprietari di abitazioni
ricadenti nel territorio di uno dei comuni
isolani e che, pur non avendo la residenza
anagrafica, siano muniti di apposito
contrassegno rilasciato dal Comune sul quale
è indicata l’ubicazione dell’abitazione di
proprietà, limitatamente ad un solo
autoveicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed
attrezzature destinate ad ospedali e/o case
di cura, sulla base di apposita
certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria;
i) veicoli che trasportano
esclusivamente veicoli nuovi da
immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per
ciascun nucleo familiare, di persone
residenti nel territorio della regione
Campania che dimostrino di soggiornare per
almeno 30 giorni in una casa privata, con
regolare contratto di affitto, o per 15
giorni in un albergo del Comune di Barano
d’Ischia, alle quali sarà rilasciato
apposito bollino dalla polizia urbana del
suddetto Comune;
k) veicoli, nel numero di uno per
ciascun nucleo familiare, di persone
residenti nel territorio della Regione
Campania che dimostrino di soggiornare per
almeno 15 giorni in una casa privata, con
regolare contratto di affitto, o per 15
giorni in un albergo del Comune di Serrara
Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita
autorizzazione dalla polizia urbana del
suddetto Comune.
Art. 4 – Sanzioni – Chiunque viola i
divieti di cui al presente decreto è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 357 a euro 1433 così
come previsto dal comma 2 dell’articolo 8
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, con gli aggiornamenti di cui al decreto
del Ministero della Giustizia in data 22
dicembre 2004, come arrotondati ai sensi
dell’art. 195 comma 3 bis, del sopra
richiamato decreto legislativo 30 aprile
1992, 285.
Art. 5 – Autorizzazioni in deroga –
Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà,
in caso di appurata e reale necessità ed
urgenza, di concedere ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di
sbarco sull’isola di Ischia. Tali
autorizzazioni dovranno avere una durata non
superiore alle 48 ore di permanenza
sull’isola. Qualora le esigenze che hanno
dato luogo al rilascio di tali
autorizzazioni non si esaurissero in questo
termine temporale, le Amministrazioni
comunali, in presenza di fondati e
comprovati motivi possono, con proprio
provvedimento, autorizzare per lo stretto
periodo necessario, un ulteriore periodo di
circolazione.
Art. 6 – Vigilanza – Il Prefetto di
Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per
la parte di propria competenza, assicurano
l’esecuzione e l’assidua e sistematica
sorveglianza sul rispetto dei divieti
stabiliti con il presente decreto, per tutto
il periodo considerato.
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