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     Vacanza a Ischia

Ischia Auto ischia divieto di sbarco

Raggiungere l'isola in auto

Giunti all'uscita dell'autostrada prendere le indicazioni per la tangenziale di Napoli e proseguire in direzione Pozzuoli uscita Via Campana. Successivamente seguire le indicazioni per il Porto di Pozzuoli da dove partono i traghetti della compagnia di navigazione Caremar e della Traghetti Pozzuoli/Medmar.
In alternativa è possibile proseguire sull'autostrada fino all'uscita scali marittimi e seguire le indicazioni per il Molo Beverelllo/Porta di Massa.
Da febbraio 2008 le partenze con traghetto vengono effettuate dal Molo Calata/Porta di Massa sempre delle compagnie di navigazione Caremar e Medmar, mentre dal Molo Beverello partono solo aliscafi. delle compagnie Alilauro, Caremar, Snav.
I due porti sono collegati con servizio navetta gratis.
Sia al Porto Calata di Massa che al Molo Beverello è possibile lasciare la propria auto in parcheggio custodito e risparmiare così i soldi dell'imbarco di quest'ultima.
Diversamente è necessario specie nei periodi di maggiore affluenza turistica prenotare il passaggio marittimo per l'auto presso la compagnia di navigazione.

Per maggiori informazioni visita la nostra pagina Ischia Traghetti traghetto ischia

Personalmente sconsigliamo di imbarcare la propria auto visto che:
1) spesso gli alberghi non sono forniti di parcheggio e al di fuori degli stessi è a pagamento,
2) il servizio pubblico di autobus di linea già molto efficiente, dalla metà di giugno intensifica ulteriormente le corse e le tratte,
Per gli orari e informazioni più dettagliate visita la pagina Ischia Bus bus a Ischia
3) il servizio taxi se anche non economico è funzionante giorno e notte,
4) Ci sono ottimi servizi di Scooter e autonoleggio sull'isola d'Ischia,
5) Inoltre esistono collegamenti Bus/Aliscafo da Roma
6) per chi viaggia in treno dal 26 giugno al 18 ottobre c'è un biglietto integrato terra mare per Ischia e Sorrento. Per saperne di più vai alla pagina delle FS news

E' possibile inoltre prenotare un servizio di Transfer dall'Aeroporto, Stazione Centrale di Napoli o dal porto di Ischia fino all'albergo di destinazione sull'isola evitando dispendi di energie, tempo e denaro.
Per maggiori informazioni visita la nostra pagina Ischia Transfer bus a Ischia


Ischia divieto di sbarco

Ischia è un'isola con un'estensione di circa 47 Kmq, divisa in 6 comuni dichiarati di cura e soggiorno; per tutelare la tranquillità di coloro che scelgono di fare la vacanza a Ischia, ogni anno durante il periodo di maggior afflusso turistico, da maggio a settembre, vengono adottate una serie di limitazioni alla circolazione del traffico delle auto private.
I centri storici
e le strade principali dei sei comuni permettono la circolazione ad auto e motocicli solo in determinate ore al giorno rendendo così lo shopping ed il tempo libero più piacevoli.
Viene disposto 
un divieto di sbarco e circolazione dei veicoli per i soli residenti in Campania.

Di seguito riportiamo il decreto relativo al divieto di sbarco e circolazione del 2010

Decreto emanato dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in vigore da oggi, 01 aprile, fino al 30 settembre prossimo

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha emanato il divieto di afflusso e circolazione sull’isola d’Ischia, che sarà in vigore da oggi, 20 marzo, fino al 30 settembre prossimo. Ecco di seguito il testo del decreto:

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreta:

 Art. 1 – Divieto - Dal 01 aprile 2010 al 30 settembre 2010 sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola d’Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’isola;
Art. 2 – Divieto – Nel medesimo periodo il divieto di cui all’art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania;
Art. 3 – Deroghe – Nel periodo e nei comuni di cui all’articolo 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione e bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzie di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall’Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo autoveicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 30 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del Comune di Barano d’Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune.
Art. 4 – Sanzioni – Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433 così come previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministero della Giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell’art. 195 comma 3 bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, 285.
Art. 5 – Autorizzazioni in deroga – Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
Art. 6 – Vigilanza – Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

 

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